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NEWS AREA SANITARIA

Cassazione civile – Sezione III- sentenza n. 9331, depositata in data 8 maggio 2015

IL MEDICO NON E’ RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI ALLA SALUTE CAUSATI DALLA RADIOTERAPIA

In presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, se non vi è stata adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.

In questi termini la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla vicenda processuale intrapresa da una paziente che aveva vocato in giudizio il medico radioterapista per chiedere il risarcimento dei gravi danni patiti in esito alla radioterapia, effettuata nella fase post-operatoria di un intervento chirurgico di craniotomia e dopo l’intolleranza manifestata alla chemioterapia. Secondo la paziente il rischio conosciuto non era stato comunicato e ciò aveva comportato una compromissione della qualità della vita. Il Tribunale di Roma chiamato a decidere in prima istanza aveva già escluso qualunque colpa medica sia in fase diagnostica che terapeutica, ritenendo che la malattia di cui la paziente era affetta (mielite attinica), che aveva comportato una invalidità permanente pari all’80%, costituiva un rischio prevedibile (pari allo 0,42%), ma non prevenibile, della terapia radiante. Anche la Corte di Appello aveva ritenuto la totale mancanza di prova diretta, nonché presuntiva, sulla circostanza che se la paziente fosse stata informata del rischio di tale malattia avrebbe rifiutato il trattamento radioterapico, dando rilievo alla circostanza che il trattamento era stato posto in essere, dopo la chemioterapia cui la paziente era risultata intollerante e quale trattamento postoperatorio di un tumore con ridotte possibilità di sopravvivenza.


Cassazione civile sez. III, 12/06/2015 n. 12205 – Consenso Informato: NUOVO ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza n. 12205 del 12 giugno 2015 la Cassazione si esprime di nuovo sulla rilevante tematica della responsabilità del medico che abbia compiuto un intervento, pur opportuno, ma senza raccogliere il consenso informato del paziente o, comunque, senza raccoglierlo in maniera adeguata.

A riguardo la Suprema corte, confermando l’orientamento già affermato nella sentenza n. 2847/2010, e seguito anche da altre pronunce,  precisa che il diritto al consenso informato è altro ed autonomo rispetto al diritto alla salute, sicché solo in casi di estrema urgenza la lesione del diritto al consenso informato può non costituire fonte di responsabilità per il sanitario; ed inoltre che “l’assoluta indeterminatezza della manifestazione di consenso rende la dichiarazione del tutto inidonea ad assumere il carattere di dichiarazione di consenso informato“.

La circostanza che l’intervento medico non preceduto da acquisizione di consenso sia stato risolutivo della patologia che il paziente presentava, non è idonea di per sé a eliminare la “perdita” della possibilità di eseguirne uno meno demolitorio e nemmeno uno che, se eseguìto da altri, avrebbe provocato meno sofferenza.


Cassazione penale sez. IV, 24/03/2015 n. 21537 - Consenso informato ed i rapporti tra l’omessa acquisizione di un valido consenso e i profili di colpa nell’operato del medico.

In ambito penale ed in ordine alla responsabilità medica, si rileva come non è possibile fondare la colpa del medico sulla mancanza di consenso, atteso che l’obbligo di acquisire il consenso informato non integra una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza. Ed infatti, l’acquisizione del consenso non è preordinata, in linea di massima, ad evitare fatti dannosi prevedibili ed evitabili, ma a tutelare il diritto alla salute e, soprattutto, il diritto alla scelta consapevole in relazione agli eventuali danni che possono derivare dalla scelta terapeutica in attuazione dell’art. 32, comma 2, Cost.. Invero, la mancata sollecitazione di un consenso informato assume rilievo quale elemento della colpa solo se ha determinato, mediatamente, l’impossibilità per il medico di conoscere le reali condizioni del paziente e di acquisire un’anamnesi completa